Bonifiche Ambientali - pronto intervento 24h su 24h
Le più recenti leggi e normative, impongono e dettano le modalità operative per l'esecuzione delle bonifiche, con l'entrata in vigore del "decreto n.152 del 3 Aprile 2006, inerente le nuove discipline in materia di bonifica di siti contaminati e il precedente decreto del DM 25 ottobre 1999, n. 471 si è data completa attuazione dell'articolo 17 del Dlgs 22/1997 "Decreto Ronchi" recante le norme in materia di bonifica dei siti contaminati. Il principio generale, previsto dall'articolo 17 del "Decreto Ronchi" e ripreso dall'articolo 7 del Dm 147/1999 è quello secondo il quale chiunque cagiona, anche accidentalmente, il superamento dei valori limite di accessibilità fissati dall'allegato 1 al Dm 471/1999 o ne determina il pericolo concreto ed attuale, dovrà provvedere alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza,bonifica e ripristino ambientale per eliminare l'inquinamento. Ciò significa che l'obbligo di bonifica scatta non soltanto in maniera automatica in conseguenza di fatti illeciti, ma anche in via obbligatoria anche dopo un incidente, "anche in maniera accidentale", quando cioè non è possibile configurare una responsabilità dolosa o colposa in capo al responsabile.
E' questa ipotesi prevista dall'articolo 7 del Dm 471/1999 e che si concretizza nell'immediato obbligo di notifica alle autorità competenti, da parte del responsabile stesso dell'inquinamento, dell'avvenuto superamento dei limiti.
Operando 24 ore su 24 e sette giorni su sette, con personale altamente specializzato fornito di attrezzature specifiche e tecnologicamente avanzate per ogni intervento, siamo in grado d'intervenire tempestivamente è nel minor tempo possibile ed eseguire le seguenti bonifiche: